(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 4  al  Bollettino  Ufficiale
             della Regione Trentino-Alto Adige n. 5/I-II 
                        del 22 dicembre 2015) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Adeguamento alle disposizioni in materia di controlli interni  recate
  dal  decreto-legge  10  ottobre   2012,   n.   174   e   successive
  modificazioni 
 
  1. Nella  legge  regionale  4  gennaio  1993,  n.  1  e  successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 dell'art. 56 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della  giunta
che non sia mero atto di indirizzo sono  acquisiti  il  parere  sulla
regolarita' tecnica del responsabile della  struttura  competente  e,
qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti  sulla
gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il  parere
sulla   regolarita'   contabile   del   responsabile   del   servizio
finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio
o la giunta che non intendano conformarsi  ai  pareri  stessi  devono
darne adeguata motivazione nella deliberazione.»; 
    b) dopo il comma 2 dell'art. 56 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. I soggetti di  cui  ai  commi  1  e  2  rispondono  in  via
amministrativa e contabile dei pareri espressi.»; 
    c) dopo l'art. 56 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 56-bis (Controlli interni). - 1. Gli enti locali, nell'ambito
della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti
e metodologie per garantire, attraverso il controllo  di  regolarita'
amministrativa e contabile, la  legittimita',  la  regolarita'  e  la
correttezza dell'azione amministrativa. 
  2. Oltre al controllo di regolarita'  amministrativa  e  contabile,
gli enti locali organizzano un sistema di controlli  interni  diretto
a: 
    a) verificare, attraverso il controllo di gestione,  l'efficacia,
l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa, al fine  di
ottimizzare, anche  mediante  tempestivi  interventi  correttivi,  il
rapporto tra obiettivi  e  azioni  realizzate,  nonche'  tra  risorse
impiegate e risultati; 
    b) valutare  l'adeguatezza  delle  scelte  compiute  in  sede  di
attuazione dei piani,  dei  programmi  e  degli  altri  strumenti  di
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza  tra
i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; 
    c) garantire il costante  controllo  degli  equilibri  finanziari
della gestione di competenza, della  gestione  dei  residui  e  della
gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli  obiettivi
di finanza pubblica determinati  dal  patto  di  stabilita'  interno,
mediante l'attivita' di coordinamento e di  vigilanza  da  parte  del
responsabile  del  servizio  finanziario,  nonche'   l'attivita'   di
controllo da parte dei responsabili dei servizi; 
    d) verificare, attraverso l'affidamento di indirizzi e  obiettivi
gestionali e il controllo dello  stato  di  attuazione  dei  medesimi
nonche' attraverso la redazione del bilancio consolidato  sulla  base
della   disciplina   in   materia,   l'efficacia,   l'efficienza    e
l'economicita' degli organismi gestionali esterni dell'ente; 
    e) garantire il controllo della qualita' dei servizi erogati, sia
direttamente,  sia  mediante  organismi   gestionali   esterni,   con
l'impiego di metodologie dirette a misurare  la  soddisfazione  degli
utenti esterni e interni dell'ente. 
  3. Le lettere d) ed e) del comma 2  si  applicano  solo  agli  enti
locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti a  decorrere  dal
2016, a 30.000 abitanti a decorrere dal 2017 e a  15.000  abitanti  a
decorrere dal 2018. 
  4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa,  gli
enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo  il
principio della distinzione tra funzioni di indirizzo  e  compiti  di
gestione. Partecipano all'organizzazione del  sistema  dei  controlli
interni  il  segretario  dell'ente,  il  direttore  generale   o   il
vicesegretario, laddove previsti, i responsabili  dei  servizi  e  le
unita' di controllo, laddove istituite. 
  5. Per l'effettuazione  dei  controlli,  gli  enti  locali  possono
avvalersi dell'attivita' di supporto prevista dall'art. 3 della legge
regionale 25 maggio 2012, n. 2 o istituire uffici unici, mediante una
convenzione  che  ne  regoli  le  modalita'  di  costituzione  e   di
funzionamento. 
  Art. 56-ter (Controllo di regolarita' amministrativa e  contabile).
- 1. Il controllo di regolarita' amministrativa e' assicurato,  nella
fase   preventiva   della   formazione   della   deliberazione,   dal
responsabile della struttura competente ed e'  esercitato  attraverso
il  rilascio  del  parere  di  regolarita'  tecnica   attestante   la
regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo
di regolarita' contabile e' effettuato dal responsabile del  servizio
finanziario  attraverso  il  rilascio  del  parere   di   regolarita'
contabile nella fase preventiva della formazione della  deliberazione
e il rilascio del visto attestante  la  copertura  finanziaria  nella
fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa
da parte dei responsabili dei servizi. 
  2. Nei  comuni  ove  sono  presenti,  oltre  al  segretario,  altri
responsabili dei servizi, il controllo di regolarita'  amministrativa
e'  inoltre  assicurato,  nella  fase  successiva,  secondo  principi
generali di revisione  aziendale  e  modalita'  definite  nell'ambito
dell'autonomia  organizzativa  dell'ente,  sotto  la  direzione   del
segretario o  del  vicesegretario.  Sono  soggette  al  controllo  le
determinazioni di impegno di spesa, i  contratti  e  gli  altri  atti
amministrativi, scelti secondo una selezione casuale  effettuata  con
motivate tecniche di campionamento. 
  3. Le risultanze del controllo di cui al  comma  2  sono  trasmesse
periodicamente, a  cura  del  segretario  o  del  vicesegretario,  ai
responsabili dei servizi, unitamente alle direttive  cui  conformarsi
in caso di riscontrate irregolarita', nonche' ai revisori dei conti e
agli  organi  di  valutazione  dei  risultati  dei  dipendenti,  come
documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale. 
  Art. 56-quater (Controllo strategico). - 1. Per verificare lo stato
di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio,
l'ente  locale  con  popolazione  superiore  a  100.000  abitanti   a
decorrere dal 2016, a 30.000 abitanti a decorrere dal 2017 e a 15.000
abitanti a decorrere dal 2018 definisce, secondo la propria autonomia
organizzativa, metodologie di controllo strategico  finalizzate  alla
rilevazione  dei  risultati  conseguiti   rispetto   agli   obiettivi
predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati
ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni,  delle
procedure operative attuate confrontate  con  i  progetti  elaborati,
della qualita' dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della
domanda espressa, degli aspetti socio-economici. 
  2. L'unita' preposta al controllo strategico, che e' posta sotto la
direzione del direttore generale,  ove  previsto,  o  del  segretario
comunale,  elabora  rapporti  periodici,  da  sottoporre   all'organo
esecutivo  e  al  consiglio  per  la  successiva  predisposizione  di
deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi. 
  Art.  56-quinquies  (Controllo  sulle  societa'   partecipate   non
quotate). - 1. L'ente locale definisce, secondo la propria  autonomia
organizzativa, un sistema di controlli sulle  societa'  non  quotate,
partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono  esercitati
dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. 
  2.   Per   l'attuazione   di   quanto   previsto   al   comma    1,
l'amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi  gestionali
a  cui  deve  tendere  la  societa'  partecipata,  secondo  parametri
qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo
finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente  proprietario
e la societa', la situazione contabile,  gestionale  e  organizzativa
della societa', i contratti di servizio, la qualita' dei servizi,  il
rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 
  3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2,  l'ente  locale
effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle societa'  non
quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi
assegnati e  individua  le  opportune  azioni  correttive,  anche  in
riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti  per
il bilancio dell'ente. 
  4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e  delle
aziende non  quotate  partecipate  sono  rilevati  mediante  bilancio
consolidato, secondo la competenza  economica,  predisposto  in  base
alle modalita' previste dalla normativa in materia. 
  5. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  agli  enti
locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti a  decorrere  dal
2016, a 30.000 abitanti a decorrere dal 2017 e a  15.000  abitanti  a
decorrere dal 2018, ad eccezione del comma 4 che si applica,  secondo
le decorrenze e le disposizioni previste dalla normativa in  materia.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle  societa'
quotate e a quelle da esse controllate ai sensi  dell'art.  2359  del
Codice civile. A tal fine, per  societa'  quotate  partecipate  dagli
enti di cui al presente articolo si intendono le  societa'  emittenti
strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. 
  6. Ai fini dell'applicazione del  presente  articolo  per  societa'
partecipate  si  intendono  le  societa'  nelle  quali   il   comune,
direttamente  o  indirettamente,  dispone  di  una  quota  di   voti,
esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento.  Qualora
piu' comuni dispongano ciascuno di una quota di voti, esercitabili in
assemblea, pari  o  superiore  al  20  per  cento,  il  controllo  e'
effettuato congiuntamente sulla base di un accordo tra gli enti. 
  Art. 56-sexies (Controllo sugli  equilibri  finanziari).  -  1.  Il
controllo sugli equilibri finanziari e' svolto sotto la  direzione  e
il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante
la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo  il  coinvolgimento
attivo  degli  organi  di  governo,  del  segretario,  del  direttore
generale o del vicesegretario, ove previsto e  dei  responsabili  dei
servizi, secondo le rispettive responsabilita'. 
  2. Il controllo sugli  equilibri  finanziari  e'  disciplinato  nel
regolamento di contabilita' dell'ente ed e' svolto nel rispetto delle
disposizioni dell'ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti
locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla
realizzazione degli obiettivi  di  finanza  pubblica,  nonche'  delle
norme di attuazione dell'art. 81 della Costituzione. 
  3.  Il  controllo  sugli  equilibri  finanziari  implica  anche  la
valutazione  degli  effetti  che  si  determinano  per  il   bilancio
finanziario      dell'ente      in      relazione       all'andamento
economico-finanziario degli organismi gestionali esterni. 
  Art. 56-septies (Enti locali deficitari). - 1.  In  relazione  alle
funzioni previste dagli  articoli  54,  79  e  80  dello  Statuto  di
autonomia e dall'art. 17 del decreto legislativo 16  marzo  1992,  n.
268 le Province autonome disciplinano la materia regolata nella parte
II Titolo VIII del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e
successive modificazioni.».